1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, la lettera b) e' abrogata, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o piu' delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro";
  • b)al secondo comma, secondo periodo, le parole: "; la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento previsto dal primo comma, lettera c), dell'articolo 102 del presente decreto" sono soppresse.

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109~art15 · fonte su Normattiva