Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti le disposizioni di attuazione della presente legge ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che intendono svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1.
Testo vigente dal 17 ottobre 1995
