Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalita' per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonche' le modalita' per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, e' abrogata.

Testo vigente dal 28 luglio 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;209~art4 · fonte su Normattiva