Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.374, e' inserito il seguente: "3-bis. In materia civile e' corrisposta altresi' una indennita' di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennita' spetta anche se la domanda di ingiunzione e' rigettata con provvedimento motivato.". Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dal seguente: "4. L'ammontare delle indennita' di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 e' rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente". Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Al coordinatore spetta un'indennita' di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici". Le indennita' di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore 1 della presente legge.

Testo vigente dal 18 dicembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art5 · fonte su Normattiva