Le tariffe da applicare per l'effettuazione delle analisi di cui all'articolo 1, sono determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Gli importi delle tariffe vengono aggiornati ogni anno, con la procedura di cui al comma 1, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT. L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Per il ritiro dei certificati di analisi richiesti, l'interessato dovra' esibire la ricevuta dell'avvenuto versamento alla competente tesoreria provinciale. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e' istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 1 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-21;192~art5 · fonte su Normattiva