Coloro i quali, per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135, sempreche' i requisiti richiesti sussistessero alla data di entrata in vigore della medesima legge 4 aprile 1977, n. 135, potranno presentare apposita domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione di cui all'articolo 7 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135.

Testo vigente dal 26 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;605~art2 · fonte su Normattiva