Mantengono l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti coloro i quali siano gia' iscritti nell'elenco stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco provinciale gli incaricati del servizio di recapito che hanno eseguito il servizio per almeno un anno a spese del comune alla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data indicata nel precedente comma; gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge, salvo il limite massimo di eta' che e' elevato a quarantacinque anni. Essi vengono collocati nell'elenco provinciale dopo l'ultimo iscritto alla data di presentazione della domanda alla direzione provinciale competente per territorio, conservando l'anzianita' di effettivo servizio di recapito prestato a spese del comune. Il numero degli iscritti nell'elenco provinciale di cui ai precedenti commi va computato ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'articolo 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nel testo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Testo vigente dal 30 gennaio 1973
