Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purche' presentate ai competenti organi ed uffici nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere corredate dalla prescritta documentazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificati dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, purche' presentate entro i termini previsti dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, potranno essere modificate nell'indicazione del tipo di attivita', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione provinciale di cui all'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ferma restando l'entita' della spesa indicata per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art1 · fonte su Normattiva