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Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' inserito il seguente: "10-bis. Non e' altresi' computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative".
Testo in vigore dal 20 marzo 1990 al 9 ottobre 2010
