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[1]Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate, in corrispondenza del grado di colonnello, le seguenti modificazioni:

[2]Quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri: sono soppresse le parole "1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente"; Quadro III - ruolo normale dell'Arma di fanteria: sono soppresse le parole "1 anno di comando di reggimento o comando equipollente"; Quadro IV - ruolo normale dell'Arma di cavalleria: sono soppresse le parole "1 anno di comando di reggimento o comando equipollente"; Quadro V - ruolo normali dell'Arma di artiglieria: sono soppresse le parole "1 anno di comando di reggimento o comando equipollente"; Quadro VI - ruolo normale dell'Arma del genio: sono soppresse le parole "1 anno di comando di reggimento o comando equipollente"; Quadro VIII - ruolo del servizio tecnico di artiglieria: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente"; Quadro IX - ruolo del servizio tecnico della motorizzazione: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente"; Quadro X - ruolo del servizio tecnico chimico-fisico: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r)"; Quadro XI - ruolo del servizio tecnico del genio: sono soppresse le parole "2 anni di direttore del centro tecnico del genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r)"; Quadro XII - ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r)"; Quadro XIII - ruolo del servizio tecnico geografico: sono soppresse le parole "2 anni di capo ufficio studi dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente (r)"; Quadro XIV - ruolo del servizio automobilistico: sono soppresse le parole "2 anni di direttore della motorizzazione o incarico equipollente"; Quadro XV - ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici): sono soppresse le parole "2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente"; Quadro XVII - ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari): sono soppresse le parole "2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente"; Quadro XIX - ruolo del servizio di amministrazione: sono soppresse le parole "2 anni di direttore di amministrazione o incarico equipollente".

Testo in vigore dal 16 maggio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1977-05-02;189~art2 · fonte del testo