Art. unico — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
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Le disposizioni di cui all'articolo 29 - primo comma - del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da Comunita' ed Istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualita' di Stato membro.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1965 al 29 marzo 1998
