La lettera b), nono comma, dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' sostituita dalla seguente: "b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio".

Testo vigente dal 2 settembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;304~art2 · fonte su Normattiva