La lettera b), nono comma, dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' sostituita dalla seguente: "b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio".
Testo vigente dal 2 settembre 1989
