Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettere a) del presente comma»;
- b)alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo».
Testo vigente dal 13 settembre 2010
