Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettere a) del presente comma»;
  • b)alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: «, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo».

Testo vigente dal 13 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;152~art1 · fonte del testo