Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto

Art. 3 — Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;
  • b)alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» e' inserito il seguente periodo: «Con le modalita' previste da tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo.»;
  • c)e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».

Testo vigente dal 10 agosto 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-07;133~art3 · fonte su Normattiva