Alla legge 16 marzo 1987, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: "Ministro della pubblica istruzione" e "Ministero della pubblica istruzione", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle altre: "Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" e "Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  • b)all'articolo 7, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: " 4-bis. Il direttore della Scuola puo' designare, fra i docenti della Scuola di cui all'articolo 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente- direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento".

Testo vigente dal 19 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-31;121~art2 · fonte su Normattiva