Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle universita' All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 9, le parole: «e i regolamenti di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilita' interna dei docenti e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'» e la parola: «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
  • b)al comma 10:
  • 1)il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministero puo', per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»;
  • 2)al terzo periodo, la parola: «Ministro» e' sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
  • c)al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale delle universita'».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art54 · fonte su Normattiva