Art. 2
In deroga all'articolo 340 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1 per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verita'.
Testo vigente dal 14 febbraio 1977
