Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

Art. 2 — Sostituzione dell'articolo 514 e modifica dell'articolo 421 del codice di procedura penale

L'articolo 514 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 514 (Letture vietate). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non puo' essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivita' compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5". All'articolo 421, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499".

Testo vigente dal 11 agosto 1997

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;267~art2 · fonte su Normattiva