L'anno finanziario dell'Istituto inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibera il bilancio preventivo. Il rendiconto consuntivo, approvato dal Consiglio di amministrazione, e' trasmesso, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal presidente, con la relazione del Collegio dei revisori, alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarita'. Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verra' inviata al Ministero della pubblica istruzione giusta le vigenti disposizioni sull'istruzione superiore.

Testo vigente dal 23 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;925~art8 · fonte del testo