L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio devono essere compilati: il bilancio preventivo ai sensi del precedente articolo ed il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio sindacale, il quale riferira' su di essi, con apposita relazione, al Consiglio di amministrazione. I bilanci devono essere deliberati dal Consiglio d'amministrazione tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio, per il preventivo, e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio stesso per il consuntivo. Entro un mese dalle relative delibere i bilanci devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanita' ed al Ministero del tesoro. Detti bilanci sono approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita' e col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 9 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-10;66~art13 · fonte su Normattiva