Il riscontro sulla gestione dell'Istituto e' affidato ad un Collegio di tre revisori dei conti designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione e dagli Enti di cui al comma d) dell'art. 6. Oltre al revisore effettivo sara' designato anche un supplente che, in mancanza o impedimento del primo, ne assumera' le funzioni. Il Collegio dei revisori e' presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro ed esercita le sue funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 23 agosto 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;925~art7 · fonte del testo