Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

Art. 14 — Inquadramento dei magistrati militari

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Dall'entrata in vigore della presente legge i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore o di giudice istruttore o di vice procuratore o di giudice relatore appartengono alla categoria dei magistrati militari di tribunale, con decorrenza dalla nomina a sostituto procuratore o a giudice istruttore di terza classe; i magistrati militari aventi qualifica di procuratore militare o di consigliere relatore aggiunto, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di appello; i magistrati militari aventi qualifica di sostituto procuratore generale o di consigliere relatore, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartengono alla categoria dei magistrati militari di cassazione; il procuratore generale militare, ferma restando l'anzianita' maturata in tale qualifica, appartiene alla categoria dei magistrati militari di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori.

Testo in vigore dal 8 maggio 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art14 · fonte su Normattiva