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Sono espulsi dal territorio nazionale i cittadini stranieri che siano stati condannati per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionale. Il provvedimento di espulsione e' emesso dal prefetto con decreto motivato, previa revoca di eventuali permessi di soggiorno, con la procedura di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni. Il questore esegue l'espulsione mediante l'accompagnamento dello straniero alla frontiera, da effettuarsi entro sette giorni dal momento in cui il provvedimento di cui al comma 2 divenga definitivo.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1994 al 27 marzo 1998
