Il quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre".
Testo vigente dal 26 aprile 1989
