L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso. I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a quattro anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero. E' condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore e' iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealta', onore e diligenza per i fini della giustizia"".

Testo vigente dal 13 agosto 1985

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 106/2010

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 2010

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost., l'art. 8, comma secondo, ultimo periodo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio. La norma censurata compromette l'effettività della difesa d'ufficio poiché all'indagato o all'imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione, mentre nel caso di nomina a favore dell'irreperibile sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio all'inconveniente denunciato mediante la sostituzione con un difensore di fiducia. Inoltre, la differenza tra il praticante e l'avvocato iscritto all'albo si apprezza non solo sotto il profilo - prospettato dal rimettente - della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione), ma anche sotto l'aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale: infatti, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all'eventuale giudizio di gravame e si trova, altresì, nell'impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari. (Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, comma terzo, e 97 Cost.). Per la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma secondo, prima parte, del r.d.l. n. 1578 del 1933, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., v. la citata sentenza n. 5/1999.

    Art. 1 Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale · Art. 10 Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 119/1987

    Altra decisione
    9 aprile 1987

    riuniti i giudizi: ordina la restituzione degli atti al Consiglio nazionale forense. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CORASANITI Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

    Art. 1 Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;406~art1 · fonte su Normattiva