Il periodo di pratica, previsto dall'articolo 17, numero 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non puo' avere durata inferiore a due anni. ((Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento)).

Testo vigente dal 2 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;406~art2 · fonte su Normattiva