L'articolo 1122 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 1122. - (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). - Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».

Testo vigente dal 17 dicembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-12-11;220~art6 · fonte su Normattiva