Art. 9 — Anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia
L'articolo 18 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "I lavoratori cessati dal servizio hanno titolo alla anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia quando, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
- a)possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione;
- b)abbiano compiuto l'eta' di 55 anni, se uomini, o di 50 anni, se donne;
- c)la cessazione dal servizio non sia avvenuta per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto. Nel caso di cui al comma precedente l'azienda e' tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia".
Testo vigente dal 12 novembre 1973
