Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di eta', stabilito dall'art. 9, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purche', alla data di presentazione della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni:

  • 1)possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;
  • 2)abbiano compiuto il 55° anno di eta';
  • 3)siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
  • 4)siano cessati definitivamente dall'occupazione n miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attivita' diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 270/1995

    Questione infondata
    20 giugno 1995

    La limitazione della tutela previdenziale speciale accordata ai lavoratori del settore minerario dagli artt. 1 e 2 della l. 3 gennaio 1960, n. 5 - riduzione a 55 anni del limite di età pensionabile e connessa istituzione presso l'INPS di una Gestione speciale di previdenza integrativa - ai soli soggetti che rivestono lo 'status' professionale di "minatore", determinato dalla appartenenza del datore di lavoro alla categoria merceologica delle imprese estrattive (esercenti miniere, cave o torbiere), e dall'adibizione del prestatore, anche discontinua, a lavori in sotterraneo, non viola il principio di eguaglianza e tanto meno l'art. 38 Cost.. La condizione dei lavoratori di imprese edilizie, saltuariamente addetti a lavorazione in galleria, non è infatti parificabile alla condizione professionale dei minatori, sia sotto il profilo degli effetti usuranti della prestazione di lavoro, sia sotto il profilo del rischio ambientale in quanto, per un verso, il progresso tecnologico, che risparmia all'uomo fatica e rischi, è minore nelle attività estrattive rispetto a quelle di escavazione di gallerie stradali o ferroviarie, per le quali sono oggi disponibili potenti mezzi meccanici, e, per altro verso, il pericolo di scoppi di 'grisoù o di altri gas sotterranei oppure di crolli o di allagamenti è assai più elevato in fondo a una miniera che nei lavori di scavo di una galleria autostradale. In proposito, neppure rileva che ai lavoratori prevalentemente occupati in attività particolarmente usuranti sia stato riservato un trattamento previdenziale analogo, ma comunque meno favorevole, dalla tabella A all. al d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374 - che dava attuazione all'art. 3, comma 1, lett. f), della l. 23 ottobre 1992, n. 421 - in quanto l'accomunamento in tabella dei lavori in cava o miniera ai lavori in galleria non significa equiparazione, restando salvo, per i minatori che possano far valere i requisiti fissati dalla legge n. 5 del 1960, il trattamento più favorevole da quest'ultima previsto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 1 e 2 della l. 3 gennaio 1960, n. 5). red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere · Art. 2 Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 461/1991

    Questione inammissibile
    13 dicembre 1991

    Manifesta inammissibilità della questione, in mancanza di qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta, per difetto di motivazione in punto di rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere · Art. 2 Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art1 · fonte su Normattiva