Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Art. 8 — Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente: "Cessa il diritto alla pensione:

  • a)per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;
  • b)per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
  • c)per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".

Testo vigente dal 12 novembre 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 118/1997

    Illegittimità dichiarata
    6 maggio 1997

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, lettera a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore:…

    Art. 8 Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art8 · fonte su Normattiva