Art. 8 — Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione
Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente: "Cessa il diritto alla pensione:
- a)per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;
- b)per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';
- c)per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".
Testo vigente dal 12 novembre 1973
