Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. A decorrere dal 1 gennaio 1969, presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, e' pari all'importo di una annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari allo importo di una annualita' di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art1 · fonte su Normattiva