A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di cinque annualita' delle pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla stessa data di cui al primo comma del presente articolo, e' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art1 · fonte su Normattiva