Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente legge e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. ((Presso la gestione del fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualita' delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61))

Testo vigente dal 20 marzo 1987

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