Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianita' contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso. Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale. In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianita' contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti".

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art17 · fonte su Normattiva