L'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente: "Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e' costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione. Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni piu' elevate. Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi piu' favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione. Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni piu' elevate. Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non e' preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, la retribuzione medesima e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti. In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, non e' preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo formato dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle retribuzioni non e' preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso. Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488. Le gratificazioni annuali e periodiche, nonche' i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati".

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 432/1999

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 14, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione volontaria della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di anzianità non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti - posto che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, con la conseguenza che il contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., sotto il profilo della violazione dei criteri, rispettivamente, della ragionevolezza e dell'adeguatezza, sussiste solo quando ad un maggiore apporto contributivo successivo al perfezionamento dell'anzianità minima contributiva corrisponda una riduzione della pensione maturata sulla base della precedente contribuzione; e che detti principi valgono pienamente con riguardo alla contribuzione successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo -, la normativa denunciata (precedente a quella del 1982, già dichiarata incostituzionale sotto il medesimo profilo) non si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale dedotta con riguardo ai predetti parametri costituzionali, mancando in essa una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità minima contributiva, che <<segna un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile>>; restando assorbito ogni altro prospettato profilo di illegittimità costituzionale sul punto. - Cfr. S. nn. 574/1987, 822/1988, 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.

    Art. 26 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 254/1986

    Questione infondata
    28 novembre 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità - per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost. - degli artt. 14, comma sesto, della l. 30 aprile 1969, n. 153 nel testo originario, e comma quinto, nel testo sostituito dall'art. 26 della l. 3 giugno 1975, n. 160; 27 di tale ultima legge; 19 della l. 23 aprile 1981, n. 155; e 3, comma tredicesimo, della l. 29 maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono un determinato limite massimo. Atteso che, con riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., identica questione è già stata decisa, nel senso della non fondatezza, mentre con riguardo all'ulteriore parametro dell'art. 42 Cost., è manifesta l'arbitrarietà del correlativo richiamo, non ricorrendo, nella specie, gli estremi del fenomeno espropriativo, per la particolare natura del prelievo contributivo e la preminente impronta solidaristica che costituisce il connotato precipuo del sistema previdenziale. - S. n. 173/1986.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art26 · fonte su Normattiva