Sono abrogati:

  • a)gli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293;
  • b)gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;
  • c)gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;
  • d)ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art18 · fonte su Normattiva