All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalita' previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

  • a)il periodo del corso legale di laurea;
  • b)i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonche' i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;
  • c)i periodi relativi ad attivita' svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonche' con imprese elettriche private.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art4 · fonte su Normattiva