Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private
Art. 4 — Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo
All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalita' previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:
- a)il periodo del corso legale di laurea;
- b)i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonche' i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;
- c)i periodi relativi ad attivita' svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonche' con imprese elettriche private.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
