All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell'articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583:

  • a)il periodo del corso legale di laurea; b)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166))

Testo vigente dal 2 giugno 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 63/1985

    Questione inammissibile
    8 marzo 1985

    Nell'ipotesi in cui l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna motivazione in ordine ala rilevanza della proposta questione ne' contiene il minimo riferimento al caso di specie, si elude il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione termini e motivi della questione, eppertanto la questione va dichiarata inammissibile. (Manifesta inammissibilità, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, nella parte in cui, subordinando l'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di servizio militare alla iscrizione in atto al fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, esclude tale facoltà per i pensionati del medesino fondo).

    Art. 3 cost. · Art. 14 Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art14 · fonte su Normattiva