Art. 14 — Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo
All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell'articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583:
- a)il periodo del corso legale di laurea; b)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166))
Testo vigente dal 2 giugno 1991
