In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:

  • a)ad una pensione di invalidita', dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio;
  • b)ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di eta', se uomo, o sessanta anni di eta', se donna;
  • c)ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di eta', se uomo, o cinquantacinque anni di eta', se donna;
  • d)ad una pensione di anzianita', dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'eta';
  • e)ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte e' dovuta a causa di servizio;
  • f)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41));
  • g)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41)). ((Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennita' e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi.)) Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti e' equiparato alla cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 1 luglio 1978

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