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L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque. La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo. La pensione e' maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura. In caso di invalidita' per causa di servizio, la relativa pensione, qualunque sia l'anzianita' contributiva, non potra' essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

  • a)88 per cento della retribuzione nel caso d'invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento;
  • b)100 per cento della retribuzione nel caso d'invalidita' di grado superiore al 90 per cento. Nel caso d'invalidita' non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non puo' essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, di cui al secondo comma del presente articolo, sempre che la causa determinante lo stato d'invalidita' sia insorta dopo la data d'inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo. L'iscritto con almeno venti anni di anzianita' contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N.942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N.41)). L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla eta', alla pensione di anzianita'. La pensione di cui al precedente comma non e' cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Nel caso d'inizio di un nuovo rapporto di lavoro subordinato la pensione e' sospesa. Essa e' ripristinata alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, restando salve le rivalutazioni derivanti da eventuali variazioni intervenute, durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

Testo in vigore dal 1 luglio 1978 al 15 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art7 · fonte su Normattiva