Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di eta' se uomini e il 55° anno di eta' se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianita' contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione e' pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi. Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia e' pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento. Qualora la determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" secondo quanto previsto da queste ultime norme. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendano esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono presentare domanda con le modalita' previste dal regolamento di esecuzione, e devono rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta. Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto. Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentino domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente hanno diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza del 11 - 23 novembre 1999, n. 433 (in G.U. 1a s.s. 1/12/1999, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 10 e 37 del presente provvedimento ", nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima."

Testo vigente dal 2 dicembre 1999

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 433/1999

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 1999

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., gli artt. 10 e 37 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio), nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima. Infatti, posto che la Corte ha già affermato che, dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento, siffatto principio vale anche per la normativa denunciata, nella quale non è rinvenibile una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità minima contributiva, che <<segna un limite intrinseco alla discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile>>, non avendo alcun rilievo la circostanza che il requisito contributivo minimo sia stato nella specie raggiunto con il versamento di contributi non solo obbligatori, ma anche volontari, ne' la peculiarità del trattamento previdenziale a carico del fondo gestito dall'ENASARCO. Resta fermo, tuttavia - secondo quanto precisato dalla Corte - che la salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima comporta unicamente l'attribuzione all'assicurato della facoltà di optare per il periodo di contribuzione a lui più favorevole, senza possibilità, dunque, di sommare a questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva contribuzione. - Cfr. S. nn. 307/1989, 428/1992, 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999.

    Art. 10 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio · Art. 37 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 133/2001

    Questione infondata
    15 maggio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevede l'adeguamento della pensione di vecchiaia degli agenti e dei rappresentanti di commercio alla stregua di quanto previsto per gli altri lavoratori autonomi ex art. 6, ottavo comma, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, per diversi motivi: sia perchè rientra nella discrezionalità del legislatore scegliere il sistema di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio; sia perchè anche nei sistemi cosiddetti retributivi, la garanzia della proporzionalità ed adeguatezza del trattamento pensionistico non esige un intangibile rapporto di corrispondenza tra contributi versati e pensione; sia, infine, perchè la norma individuata quale 'tertium comparationis' dal giudice rimettente è stata abrogata. - Sulla conformità a Costituzione di un sistema previdenziale che non preveda un meccanismo di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico, v. sentenza n. 457/1998. - Sulla conformità a Costituzione di sistemi previdenziali differenti tra loro, v. sentenze n. 61/1999, n. 345/1999, n. 457/1998. - Sulla non necessaria corrispondenza tra contributi e prestazioni del sistema previdenziale, v. sentenze n. 307/1989, 30/1976. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 10 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 265/1992

    Questione inammissibile
    10 giugno 1992

    Rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione del possibile e necessario sistema di indicizzazione della base del computo delle pensioni liquidate dall'E.N.AS.A.R.CO. ad agenti e rappresentanti di commercio. Peraltro, la prospettazione, da parte del giudice "a quo", nel denunciare la non prevista operatività di tali meccanismi, di due possibili criteri di valutazione (uno dei quali dovrebbe addirittura essere affidato alla discrezionalità del giudice delle controversie e quindi variare a seconda delle fattispecie) senza scegliere tra di essi, non consente alla Corte (v. massima A) di pronunciare la richiesta sentenza additiva. Rileva comunque che per legge (art. 8, legge 2 febbraio 1973, n. 12, e art. 8, decreto ministeriale 20 febbraio 1974, contenente il relativo regolamento di esecuzione) dalla data della maturazione del periodo di contribuzione obbligatoria a quella del raggiungimento dell'età pensionabile e del conseguimento del diritto a pensione, all'interessato è concessa la possibilità di compensare anche gli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nel frattempo, mediante il versamento di contributi volontari. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.)

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 10 Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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