In caso di morte di un pensionato o di un iscritto al Fondo, per il quale ricorrano le condizioni di cui allo articolo 5, lettera e), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne il diritto alla pensione e la sua, erogazione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote da applicarsi alla pensione diretta gia corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianita' contributiva maturata al momento del decesso. Qualora non vi siano o non abbiano diritto a pensione il coniuge o i figli, la pensione spetta ai genitori di eta' superiore ai sessantacinque anni, che non siano gia titolari di pensione diretta; in mancanza di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, qualora risulti che il pensionato o l'iscritto, all'epoca del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art9 · fonte su Normattiva