Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto".

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 373/1985

    Questione infondata
    30 dicembre 1985

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 (INVIM decennale) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovì con ordinanza in data 20 novembre 1981 (n.…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;694~art1 · fonte su Normattiva