Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto".
Testo vigente dal 31 dicembre 1975
