Modifiche alla disciplina dell'indennita' integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia
Art. 9
Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere e' a carico dei bilanci dei predetti enti e delle gestioni previdenziali.
Testo vigente dal 14 agosto 1975
