All'articolo 475 del codice di procedura penale, dopo il n. 5), e' aggiunto il seguente: "5-bis) quando si fonda su di un atto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis".

Testo vigente dal 18 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-17;29~art4 · fonte su Normattiva