All'articolo 475 del codice di procedura penale, dopo il n. 5), e' aggiunto il seguente: "5-bis) quando si fonda su di un atto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis".
Testo vigente dal 18 febbraio 1987
