Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove

Art. 5 — Modifica dell'articolo 403 del codice di procedura penale

All'articolo 403 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile".

Testo vigente dal 11 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-07;267~art5 · fonte su Normattiva