Art. 5 — Modifica dell'articolo 403 del codice di procedura penale
All'articolo 403 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile".
Testo vigente dal 11 agosto 1997
