Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Art. 2 — Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale

All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».

Testo vigente dal 18 luglio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-07-14;110~art2 · fonte su Normattiva