Art. 2 — Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale
All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».
Testo vigente dal 18 luglio 2017
