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Per l'avanzamento nelle singole carriere previste dall'articolo precedente valgono le norme del regolamento interno dell'Istituto di cui al secondo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.
Testo in vigore dal 27 luglio 1967 al 16 dicembre 2010
