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Per l'avanzamento nelle singole carriere previste dall'articolo precedente valgono le norme del regolamento interno dell'Istituto di cui al secondo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Testo in vigore dal 27 luglio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-19;569~art2 · fonte del testo