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Gli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono sostituiti dai seguenti: "Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, e' liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno il nuovo trattamento di quiescenza e' liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorita' ai sensi dell'articolo 44 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo e' ridotto alla meta'".

Testo in vigore dal 16 giugno 1962 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-05-25;417~art1 · fonte del testo