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All'onere di lire 550 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1961-62 dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 135 (lire 89 milioni), n. 143 (lire 333 milioni) e n. 152 (lire 108 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 38 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. All'onere di lire 1.100 milioni relativo all'esercizio 1962-63 si provvedera' mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 120 (lire 218 milioni), n. 143 (lire 665 milioni) e n. 159 (lire 177 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62 e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo n. 38 (lire 40 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 giugno 1962 al 9 ottobre 2010
